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Lettera 22/1/2020: Conferimento incarichi di direzione di Istituti e Dipartimenti CNR

Roma, 22 gennaio 2020

Prot. 2/2020

Al prof. Massimo Inguscio

Presidente del CNR

Ai Consiglieri di Amministrazione

e p.c. al dott. Giambattista Brignone

Direttore Generale

al Responsabile

Ufficio Affari Istituzionali e Ordinamento

ai Ricercatori e Tecnologi del CNR

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Oggetto: Conferimento incarichi di direzione di Istituti e Dipartimenti

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Egr. Presidente, Egregi Consiglieri,

con riferimento ai numerosi conferimenti di incarichi di direzione di Istituto e di Dipartimento oggetto delle più recenti delibere del CdA, la scrivente O.S. intende ricordare che l’art.7, comma 1, della Legge 240/2010 recante “Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori”, dispone che:

«I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al trattamento economico e previdenziale».

Di conseguenza, il conferimento dell’incarico di Direttore di Istituto o Dipartimento a professori e ricercatori universitari per due mandati, ciascuno di durata quadriennale, è palesemente in contrasto con la suddetta normativa, dato che l’incarico di Direttore è a tempo pieno e quindi necessita dell’aspettativa da parte dell’Università di appartenenza.

Al contempo, la scrivente O.S. intende far presente che il comma 1-bis dell’art. 53Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce che «non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni», non trova applicazione per la Direzione di Istituti e Dipartimenti del CNR.

Tale esclusione risulta evidente dalla lettura della Circolare n. 11/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, nel fornire indicazioni per la corretta applicazione del succitato comma 1-bis, specifica che «il termine “deputate” individua in modo chiaro la “missione”, ossia la competenza specifica in termini di gestione del personale» e che la locuzione «strutture deputate alla gestione del personale» è «da riferirsi propriamente ai soli uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale di ciascuna amministrazione», non comprendendo gli «uffici che, tra le altre competenze, svolgono anche l’attività di gestione del personale» e le «strutture alle quali, specie in amministrazioni di dimensioni ridotte, fanno capo tutte le competenze generali di gestione, tra cui quella relativa al personale interno (ad esempio, i dirigenti scolastici e, comunque, tutti i dirigenti […] i quali, come noto, hanno competenza sulla gestione del personale assegnato alla propria struttura)».

È chiaro, quindi, che gli Istituti e i Dipartimenti del CNR, non avendo come “missione” la gestione del personale, non possono essere considerati «strutture deputate alla gestione del personale». Peraltro, avendo la Circolare n. 11/2010 esplicitamente escluso i «dirigenti scolastici» dal novero degli incarichi soggetti agli impedimenti di cui al succitato comma 1-bis, non è plausibile ritenere che tali impedimenti possano riferirsi ai Direttori di Istituto e Dipartimento del CNR.

Distinti saluti,

Gianpaolo Pulcini

Responsabile Nazionale FGU-DR-ANPRI CNR

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